Dal primo luglio 2019 è scattato l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico da parte dei contribuenti con un volume di affari superiore a 400,000 euro. Dal primo luglio 2020 scatterà per tutti quanti. É previsto un periodo di sei mesi nei quali non saranno applicate sanzioni a chi non si fosse ancora messo in regola, per concedere un lasso di tempo di assestamento. L’obiettivo dello scontrino elettronico è quello di certificare il corrispettivo percepito da un commerciante, nell’esercizio della sua attività. Con l’avvento della ricevuta fiscale, sono nati, di conseguenza, tutta una serie di dubbi e perplessità. Ad esempio come annullare uno scontrino elettronico? O ancora. Quali sanzioni sono previste per chi emette un corrispettivo telematico errato?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza.
Chi è obbligato ad emettere scontrino elettronico?
La disciplina è regolamentata dal DPR n° 633/72. I soggetti obbligati all’emissione dei corrispettivi telematici sono quelli che svolgono attività si:
- Commercio al minuto – soggetti che cedono beni in luoghi aperti al pubblico
- Soggetti assimilati al commercio al minuto – chi effettua operazioni di prestazioni alberghiere, trasporto di persone, prestazione di custodia di titoli, ecc…
In pratica sono obbligati ad emettere scontrino fiscale tutti i soggetti passivi d’Iva che eseguono operazioni imponibili, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura.
Quali sono i dati riportati in uno scontrino elettronico? Ed entro quanto tempo deve essere emesso?
Lo scontrino elettronico deve riportare una serie di dati precisi ed essere emesso rispettando determinate tempistiche.
I dati obbligatori che devono essere presente sul corrispettivo telematico sono:
- Denominazione o ragione sociale dell’emittente
- Partita Iva
- Dati contabili
- Corrispettivi parziali
- Sconti e rettifiche eventuali
- Subtotali
- Totale dovuto – con indicazione precisa di “totale” ad indicarla
- Data ed ora di emissione
- Numero progressivo
- Numero di matricola dell’apparecchio
- Logotipo fiscale
Lo scontrino elettronico deve essere emesso nel momento stesso in cui viene effettuato il pagamento del corrispettivo. Può anche essere emesso quando la prestazione per la quale viene effettuato il corrispettivo, è ultimata. In questo caso sullo scontrino dovrà essere indicato che il corrispettivo non è stato pagato tutto o in parte.
Come annullare uno scontrino elettronico?
Purtroppo qualche volta può capitare che vengano commessi degli errori e, di conseguenza, vengano emessi degli scontrini elettronici errati. Ad esempio è possibile l’emissione di un importo diverso da quello ricevuto come corrispettivo. In questo caso si crea una differenza tra quello presente in cassa e quanto certificato dallo scontrino fiscale. Il problema si pone anche in chiusura giornaliera della cassa.
Quindi come annullare uno scontrino elettronico già emesso?
Nel caso in cui lo scontrino è emesso errato, già stampato e consegnato al cliente, non potrà essere annullato. L’unica cosa da fare sarà quella di annotare l’accaduto sul registro elettronico dei corrispettivi, decurtando l’importo totale giornaliero (nel registro dovrà essere indicato numero di scontrino ed ora di emissione).
Nel caso in cui invece lo scontrino è generato, ma ancora non stampato su carta, sarà possibile rimediare semplicemente indicando, con segno negativo, la medesima somma battuta precedentemente con valore errato (l’importo dovuto sarà pertanto riportato a zero).
Infine nel caso in cui lo scontrino elettronico emesso è errato, stampato, ma non consegna ancora al cliente, si dovrà procedere all’annullamento dello scontrino emesso. Basterà barrare diagonalmente lo scontrino, scrivendovi sopra “annullato” e siglando l’annullamento. A quel punto basterà emettere un nuovo scontrino corretto.
Scontrino elettronico senza registratore di cassa telematico
Con l’avvento delle nuove tecnologie è possibile adesso emettere lo scontrino elettronico senza registratore fiscale. Specifiche piattaforme online infatti consentono di compilare velocemente lo scontrino ed inviare istantaneamente la richiesta all’Agenzia delle Entrate. Questa restituirà il numero progressivo, stampabile con una comunissima stampante bluetooth e un documento PDF. Quest’ultimo potrà essere stampato e consegnato al cliente, oppure inviato per email o per chat. Grazie a questi software, il documento commerciale online viene emesso direttamente da AdE (Agenzia delle Entrate) che, di conseguenza, ha assolto pienamente ai doveri del contribuente.
La stessa Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione questo meccanismo sul portale “fatture e corrispettivi”. Purtroppo però si tratta di una procedura lunga e macchinosa, difficile da utilizzare da un qualunque esercente.
Per fortuna esistono già delle valide alternative che permettono di risparmiare non avendo bisogno di un registratore fiscale telematico e che consentono di emettere il documento commerciale direttamente online.