Con sentenza n 11538 pubblicata in data 11 maggio 2017 la Cassazione continua la disamina in ordine alla natura assistenziale dell’assegno divorzile (già iniziata con sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017) e dei principi che ne determinano l’attribuzione in favore della parte che disponga di redditi insufficienti a condurre una esistenza libera e dignitosa.
AIAF concorda con la decisione in sentenza 11538, laddove la stessa Corte sottolinea la difficoltà per il richiedente di fornire la prova dell’inesistenza di ogni possibilità di lavoro.
AIAF condivide quanto suggerito dai giudici di legittimità nel ritenere che potranno essere ammessi quali elementi probatori anche la mancanza di un impiego fisso e di un reddito regolare e la indisponibilità dell’uso della casa coniugale.
AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori è un’associazione di rappresentanza e di categoria, senza fini di lucro, che opera sull’intero territorio nazionale, aperta all’adesione di avvocati che esercitano la professione con continuità o prevalentemente nel settore del diritto di famiglia, minorile e delle persone. Si è costituita a Roma il 2 febbraio 1993; è strutturata in sezioni regionali, che a loro volta hanno sezioni territoriali coincidenti con le sedi circoscrizionali dei tribunali. Nel Regolamento sul riconoscimento del titolo di avvocato specialista, approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 24 settembre 2010, l’AIAF è stata riconosciuta, in forza della sua rappresentatività e diffusione territoriale, come associazione specialistica per l’area del diritto di famiglia, dei minori e delle persone, ed inserita di diritto nell’elenco delle associazioni specialistiche. L’AIAF ha istituito una Scuola di alta formazione in diritto di famiglia, minorile e delle persone, con corsi di durata biennale, secondo i criteri indicati nel Regolamento del CNF per accedere all’esame per il conseguimento del titolo di specializzazione. Dalla sua fondazione organizza convegni, corsi, seminari e incontri di studio.