Aci Europe, che rappresenta gli aeroporti dell’Ue, ha avvisato che gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane.
“Se i voli saranno cancellati, i consumatori avranno diritto a scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto e la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti. Potrebbe scattare anche la compensazione pecuniaria se le compagnie, pur essendo state informate della mancanza di carburante non informeranno i consumatori nei tempi previsti, oppure se la compagnia aerea non ordinerà con congruo e sufficiente anticipo il carburante” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Vogliamo invece tranquillizzare gli automobilisti che ci hanno contattato in queste settimane allarmati dai cartelli ‘carburante esaurito’ nei distributori. Non ci sono problemi per benzina e gasolio. Lo Stretto di Hormuz crea problemi all’Europa per le forniture di jet fuel (carburante per aerei) poiché la dipendenza dalle raffinerie del Medio Oriente per questi prodotti finiti è molto elevata. Questo rischio è molto minore per il gasolio per auto e quasi inesistente per la benzina dato che le raffinerie europee producono benzina in eccesso rispetto al fabbisogno interno. Quindi nessun problema, salvo la guerra riprenda e duri a lungo” conclude Dona.
Di seguito i diritti dei consumatori in caso di cancellazione di un volo:
CANCELLAZIONE DEL VOLO.
In caso di cancellazione del volo, ossia quando l’aereo non parte, il passeggero ha diritto all’assistenza e ai rimborsi (o riprotezione). Ha anche diritto alla compensazione pecuniaria, salvo che sia stato informato della cancellazione con almeno 2 settimane di preavviso, o 7 giorni prima purché venga offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che si possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto, oppure meno di sette giorni prima, qualora venga offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.
La compensazione pecuniaria non è dovuta solo se il vettore può provare che la cancellazione del volo è stata causata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio se pur avendo ordinato con largo anticipo il carburante questo venisse lo stesso a mancare per colpe e responsabilità esterne alla compagnia aerea). In tal caso resta rimborso (o riprotezione) e assistenza.
MODALITÀ DI PROTEZIONE. Le modalità di protezione sono fondamentalmente tre: rimborsi o riprotezione su un volo alternativo, compensazione e assistenza e si applicano diversamente a seconda dei casi: overbooking, cancellazione e ritardo prolungato del volo. L’applicazione di queste forme di tutela, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie.
· Rimborso o riprotezione. Il passeggero ha diritto di scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva a lui più conveniente, a seconda della disponibilità di posti.
· Compensazione. Indipendentemente dalla scelta effettuata per il rimborso, ha poi diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni di viaggio e/o altri servizi.
· Assistenza. Il consumatore ha diritto, infine, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o email, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento, adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione.










