La XII rubrica delle Consuetudines Barenses compilate da Andrea da Bari, disciplinava con ricchezza di dettagli, gli istituti della quarta e del mefio, annesse alla celebrazione del matrimonio, che si svolgeva, a Bari, secondo un particolare rituale, mutuato dal diritto longobardo:La prima consisteva nella cessione che lo sposo faceva alla sposa, della quarta parte dei propri averi, dopo l’avvenuta consumazione del coniugio; il secondo era rappresentato da un dono che il primo faceva all’altra all’atto degli sponsali ovvero della stipula del contratto nuziale.
La predetta XII rubrica prescriveva che i predetti privilegi potessero essere richiesti dalla moglie anche dopo la morte del marito e in caso di premorienza della moglie i di lei eredi avessero facoltà di farne ugualmente richiesta a chi di dovere.
Sempre la Dodicesima rubrica,conteneva inoltre tre norme che pur essendo chiamate dei nobili, si applicavano anche nei confronti della classe popolare: in base alla prima, dopo la morte del marito, la moglie poteva trans attivamente ottenere la quarta e il mefio nella misura di trenta once sui beni del defunto in virtù della seconda, dopo la morte della moglie, in assenza di figli, le 30 once non erano dovute; in applicazione della terza, quella somma era dovuta in tutti gli altri casi.
Essendo la normativa in questione molto dettagliata è impossibile elencarne tutti i casi e le prescrizioni. Fra le tante cose interessanti, si desidera mettere in evidenza, che per i matrimoni precedenti, alla totale distruzione della Città di Bari, da parte di Guglielmo il Malo nell’anno 1156, essendo tutti i documenti andati perduti o bruciati, per via dei diversi incendi l’attribuzione della quarta o morgincap, doveva ritenersi avvenuta e poteva essere dimostrata mediante giuramento, mentre per quella del mefio, si poteva ricorrere con qualsiasi mezzo, per le unioni celebrate dopo siffatta sciagura, entrambi i benefici potevano essere reclamati, solamente se sussistesse qualche documento, ovvero se fosse stato intentato giudizio per la mora o per l’obbligazione, sempre che la causa si fosse esaurita, per quanto riguardava il mefio o fosse stata semplicemente proposta, per il morgincap.
Tra le cose più salienti era stabilito che, spentasi la donna e sopravvivendo il marito, ma senza eredi, veniva a cessare qualsiasi possibilità di promuovere azioni riguardanti gli oggetti che sino a quel momento erano appartenuti alla moglie. Premorendo il marito i diritti passavano alla moglie e ai suoi figli automaticamente.
Anna Sciacovelli