“L’ espressione ‘vacanza rovinata’ è diventata sempre più rilevante in ambito giuridico, soprattutto se si prendono in considerazione i disagi subiti dai viaggiatori a causa di eventi imprevisti come, ad esempio, lo smarrimento del bagaglio”.
A trattare l’argomento offrendo un vademecum di consigli e azioni utili è l’avvocata Cinzia Capone che da sempre si occupa di diritto del consumatore e spesso, soprattutto in questi periodi, lo fa per i danni subiti durante le vacanze. Le fondamenta di questo discorso si possono rinvenire tanto nella giurisprudenza italiana quanto nella normativa europea.
COSA E’ IL DANNO ESISTENZIALE
“Guardando al caso dei tantissimi bagagli ed effetti personali smarriti, il viaggiatore può richiedere un risarcimento non solo per il danno patrimoniale subito, ma anche per il danno esistenziale, legato alla frustrazione e allo stress derivanti dall’impossibilità di godere appieno del periodo di vacanza.
In Italia il concetto di vacanza rovinata è stato riconosciuto dalla giurisprudenza e trova applicazione nella disciplina del contratto di viaggio tutto compreso, regolamentato dal Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79) e dalle normative europee, in particolare la Direttiva (UE) 2015/2302.
Tali disposizioni normative tutelano il consumatore in caso di inadempimenti contrattuali da parte dell’operatore turistico o del vettore, compresi eventi come lo smarrimento del bagaglio.
Il risarcimento del danno patrimoniale si riferisce alla perdita economica effettiva subita dal viaggiatore, come il mancato utilizzo dei beni contenuti nel bagaglio e le spese sostenute per acquistare beni di prima necessità.
Il danno esistenziale, invece, è legato all’alterazione della serenità psicologica del viaggiatore e alla compromissione della qualità della vita durante la vacanza”, chiarisce il legale.
“Il danno esistenziale si basa sul presupposto che le aspettative dei soggetti sono state deluse da un comportamento negligente da parte degli operatori, tale da compromettere il normale svolgimento della vacanza, che a fronte di uno standard di diligenza accettabile, non sarebbe venuta meno. La giurisprudenza italiana ha riconosciuto, in più occasioni, il diritto al risarcimento per vacanza rovinata.
Ad esempio, in una sentenza della Corte di Cassazione del 2023, n.5271, è stato riconosciuto al consumatore il diritto ad ottenere un risarcimento non solo per il danno patrimoniale, ma anche per quello morale, qualora l’evento lesivo abbia compromesso il godimento della vacanza.
La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 5271/2023, ha confermato che in caso di vacanza rovinata, si ha diritto al risarcimento dei danni morali.
La Corte rileva che l’articolo 44 del codice del turismo (Decreto Legislativo n. 79 del 2011) deve essere inteso in modo tale da includere anche i danni non patrimoniali ex art. 2059 del Codice Civile.
Anche il termine di prescrizione deve considerarsi di tre anni e non di un anno come indicato dall’art. 45, comma 3, dello stesso decreto per altri tipi di danni. In un caso emblematico, un viaggiatore ha subito lo smarrimento del bagaglio all’inizio di una vacanza di due settimane in un resort di lusso, il ritardo di diversi giorni nella consegna del bagaglio ha causato gravi disagi, costringendo il viaggiatore ad acquistare abiti e beni di prima necessità, oltre a dover rinunciare ad alcune attività programmate a causa della mancanza di attrezzature specifiche contenute nel bagaglio.
Il tribunale competente ha riconosciuto al viaggiatore un risarcimento sia per il danno patrimoniale, pari al valore dei beni smarriti e alle spese sostenute, sia per il danno esistenziale, quantificato in base alla sofferenza psicologica e alla frustrazione subita”.
COMPAGNIE AEREE, OPERATORI TURISTICI E BAGAGLI
“Le compagnie aeree e gli operatori turistici hanno l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la consegna del bagaglio e prevenire disservizi. In caso di smarrimento del bagaglio, la compagnia aerea è tenuta a risarcire il viaggiatore secondo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999, che disciplina la responsabilità del vettore aereo in caso di danni derivanti dal trasporto aereo internazionale.
È importante sottolineare che il risarcimento previsto dalla Convenzione di Montreal è limitato a una somma predefinita, che potrebbe non coprire integralmente il valore dei beni smarriti. Nel trasporto di bagagli, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.288 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.627.
In caso di smarrimento del proprio bagaglio – spiega Capone- il passeggero ha diritto al rimborso del valore del bagaglio e dei beni che vi erano contenuti, sempre nel limite dei 1.288 DSP citati. Un risarcimento del danno superiore a tale limite potrà essere corrisposto qualora il passeggero, al momento del check-in, effettui una dichiarazione speciale di interesse alla consegna (compilando l’apposito modulo), dietro pagamento di un importo supplementare.
Qualora il bagaglio sia andato perduto nel viaggio di andata, il passeggero ha anche il diritto al rimborso degli acquisti di prima necessità (biancheria, prodotti per l’igiene, indumenti e calzature ecc.), anche se spesso il vettore aereo tende a corrispondere un unico forfait per bagaglio perduto e per i beni di prima necessità. In caso di smarrimento o di ritardata consegna del bagaglio registrato.
Il Passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 1.288 DSP – Diritti Speciali di Prelievo (circa € 1.627) dalle compagnie aeree dell’Unione Europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 DSP (circa € 17 per kg) dalle compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia( Articolo 18 Il vettore è responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o avaria dei bagagli registrati o di merci, quando l’avvenimento che ha causato il danno sia successo durante il trasporto aereo), salvo che il Passeggero abbia sottoscritto una assicurazione integrativa.
Tuttavia, il viaggiatore può richiedere un risarcimento aggiuntivo rivolgendosi al tour operator o agendo in giudizio per il riconoscimento del danno esistenziale”.
L’avvocata conclude: “Il diritto al risarcimento per vacanza rovinata, comprensivo del danno patrimoniale ed esistenziale, rappresenta un importante strumento di tutela per il consumatore.
La giurisprudenza italiana ha ormai consolidato questo principio, riconoscendo l’importanza del benessere psicologico del viaggiatore e della qualità dell’esperienza di vacanza.
Tuttavia, resta fondamentale per i viaggiatori essere consapevoli dei propri diritti e agire tempestivamente per ottenere il giusto risarcimento in caso di disservizi. In conclusione, per quel che concerne lo smarrimento del bagaglio o di altri beni personali non è solo un disservizio materiale, ma può comportare conseguenze rilevanti sulla qualità della vita durante la vacanza, giustificando così un risarcimento che comprenda tanto i danni patrimoniali quanto quelli esistenziali”.
Fonte Agenzia Dire