La figura del formatore per la sicurezza e la salute sul posto di lavoro è stata regolamentata, nei suoi aspetti normativi, dal D. Lgs. n. 81 del 2008, con la lettera m-bis del comma 8 dell’articolo 6, in cui si faceva riferimento alla Commissione Consultiva Permanente, che avrebbe avuto il compito di individuare i criteri di qualificazione di chi ricopre questo ruolo. In seguito è intervenuto il Decreto Interministeriale del 6 marzo del 2013, in cui si precisa che deve essere ritenuto qualificatore il formatore in possesso di uno o più dei sei criteri descritti e del prerequisito minimo, vale a dire l’aver ottenuto un diploma di scuola di secondo grado. Tale prerequisito non è valido unicamente per i datori di lavoro che svolgono formazione nella propria azienda.
Progetto81 e i corsi per i formatori
Nel novero dei corsi proposti da Progetto81 ci sono anche quelli destinati ai formatori della sicurezza sul lavoro. Progetto81 è un’azienda presente a Roma, a Milano e a Catania con tre sedi, ma che in realtà svolge la propria attività in tutta Italia in virtù di un network di partner convenzionati. Tra i punti di forza di questa realtà, che fa della formazione il proprio core business, c’è la disponibilità di un tutor per tutti i partecipanti ai corsi che, così, possono essere guidati lungo il proprio percorso didattico, al termine del quale è previsto un test di verifica dell’apprendimento finale, con successivo rilascio di un attestato riconosciuto in tutta Italia.
I sei criteri
Per la scelta del formatore della sicurezza sul lavoro, dunque, sono stati stilati sei criteri; ognuno di essi è stato definito per fare in modo che venisse assicurata la presenza contemporanea di tre aspetti minimi indispensabili – la capacità didattica, l’esperienza e la conoscenza – che devono qualificare un docente che si occupa di salute e sicurezza. Il primo di questi criteri è avere eseguito nel corso dei tre anni precedenti almeno 90 ore di insegnamento nell’ambito tematico che è oggetto della docenza stessa; non vale, però, averlo fatto nella propria esterna: bisogna essere stati docenti esterni.
Il secondo criterio
Il secondo criterio prevede il possesso di una laurea coerente con gli argomenti trattati o l’aver frequentato un corso post-laurea relativo al settore della sicurezza e della salute sul lavoro (valgono anche specializzazioni, dottorati di ricerca e master). Sempre il secondo criterio prevede avere avuto precedenti esperienze in qualità di docente: o in qualunque materia nel corso dei 3 anni precedenti per almeno 48 ore in affiancamento; o in qualunque materia nel corso dei 3 anni precedenti per almeno 40 ore; o in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel corso dei 3 anni precedenti per almeno 32 ore. In alternativa all’esperienza come docente, si può far fruttare un percorso di formazione dedicato alla didattica, come per esempio la formazione formatori, o un master in scienze della comunicazione, un diploma triennale o l’abilitazione all’insegnamento.
Il terzo criterio
Il terzo criterio prevede un attestato di frequenza a corsi di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro di durata non inferiore a 64 ore e non meno di 12 mesi di esperienza professionale nel settore oggetto della docenza.
Il quarto, il quinto e il sesto criterio
Il quarto criterio chiama in causa un attestato di frequenza a un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di durata non inferiore a 40 ore e non meno di 18 mesi di esperienza professionale nel settore oggetto della docenza. Il quinto criterio, poi, riguarda un’esperienza professionale della durata di almeno 3 anni nel settore della sicurezza e salute sul lavoro, purché sia coerente con l’ambito oggetto della docenza. Infine, il sesto criterio presuppone almeno sei mesi di esperienza in qualità di RSPP o almeno dodici mesi di esperienza in qualità di ASPP. Si ottiene, così, una qualificazione che viene riconosciuta in maniera permanente per le aree tematiche di riferimento, che sono riconducibili a tre categorie: quella organizzativa, giuridica e normativa; quella della comunicazione e delle relazioni; quella dei rischi tecnici, igienici e sanitari. I formatori che vogliono mantenere la qualifica sono tenuti a eseguire, una volta ogni tre anni, un aggiornamento professionale.