Negli ultimi tempi svolgere le libere professioni in forma associata è via via più diffuso, con tanti studi associati, fatti di professionisti diversi o per settore o per professione (un esempio può essere Studio Pioli) che nascono grazie ai vantaggi che offrono ai soci che li costituiscono.
È una possibilità molto interessante per architetti, ingegneri, notai, avvocati e altri liberi professionisti che vogliono iniziare la professione, o proseguirla, in comunità. Lo scopo primario è quello di dare servizi multibrand (nel senso di tipologia di servizio differente) completi e in grado di accompagnare il cliente su diversi aspetti dell’attività economica.
Lo studio associato offre non pochi vantaggi ai professionisti, che possono così ripartire i costi dello studio professionale tra tutti gli associati e fornire anche una specializzazione professionali. In questo articolo, però, vogliamo concentrarci soprattutto su qual è la modalità di costituzione dello studio associato.
Seguire la normativa
La costituzione dello studio associato si rifà all’articolo uno della DDL 1815/39. Lo studio associato ha rilevanza verso terzi per natura di contratto associativo, e al contempo ha il criterio base della personalità della prestazione. Nel senso che la prestazione è fornita personalmente dai professionisti dello studio.
La costituzione può avvenire in due modi:
- Tramite scrittura privata autenticata da un notaio.
- Tramite atto pubblico.
Entrambe le modalità di costituzione permettono ai costituenti di definire le regole del contratto associativo, e questo è l’iter da seguire:
- Lo Studio Associato deve riportare nome, cognome e professione dei soci.
- Al termine della compilazione, bisogna comunicare la costituzione a tutti gli ordini professionali competenti.
Al completamento della costituzione, lo studio associato ha possibilità giuridica di stipulare contratti obbligatori anche se, come detto, il rapporto si instaura sempre tra singolo associato e cliente. Il compenso della prestazione è sempre effettuato dall’associazione che si pone come centro di imputazione di interessi nei confronti dei clienti. Il rapporto professionale tra professionisti e clienti è mediato da una lettera d’incarico, incaricata di definire il tipo di prestazione richiesta.
A livello fiscale
Parlando di normative fiscali, lo studio associato ha sempre bisogno che i soci aprano una partita IVA all’Agenzia dell’Entrate del loro territorio: e questo è sostanzialmente il requisito base per iniziare l’attività.
Bisogna poi tenere conto che il reddito dello studio associato non viene considerato come reddito di impresa, ma come reddito da lavoro autonomo. Vuol dire che entrate e compensi dell’associazione sono percepite dall’associazione stessa che poi divide le quote di partecipazione agli utili generati in base al valore e alla quantità di servizio prestato dai soci (di solito, comunque, il compenso è regolato nell’atto costitutivo e anche se questa è la regola standard, ci possono essere casi con modalità differenti).
Uno studio associato determina li suo reddito in maniera autonoma, e tutti gli anni presenta la sua dichiarazione. È bene ricordare però che lo studio associato non è soggetto a un’imposta diretta, ma tassato per trasparenza (nel senso che sono i singoli soci ad essere tassati con IRPEF).
Lo studio associato è soggetto a tassazione IRAP, come ente passivo che deve provvedere autonomamente al pagamento dell’imposta. Inoltre, è soggetto anche agli studi di settore, che sono strumenti accertativi che hanno l’obiettivo di calcolare i ricavi presunti di tutte le attività professionali confrontandole con quelle effettuate davvero.