venerdì, Ottobre 16, 2026
  • Avellino
  • Benevento
  • Caserta
  • Napoli
  • Salerno
Inviaci la tua notizia
Inviaci il tuo video
Tgyou24.it
  • Home
  • Ambiente
  • Attualità
  • Cronaca
  • Donna
  • Economia
  • Lavoro
  • Politica
  • Salute
  • Sport
  • Tecnologia
  • Viaggi
Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati
  • Home
  • Ambiente
  • Attualità
  • Cronaca
  • Donna
  • Economia
  • Lavoro
  • Politica
  • Salute
  • Sport
  • Tecnologia
  • Viaggi
Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati
Tgyou24.it
Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati
Home Attualità

Troppe notti in ospedale senza i giusti riposi, 100 mila euro a un medico per ‘danno da stress’

Redazione Tgyou24.it Da Redazione Tgyou24.it
19 Ottobre 2024
In Attualità
0
0
Condivisioni
11
Visualizzazioni
Condividi su FacebookCondividi su Twitter

La Corte di Appello di Napoli ha condannato una Asl campana a risarcire i danni sofferti da un medico ospedaliero per averlo esposto a periodi di lavoro eccessivi, senza garantirgli il minimo di riposo giornaliero e l’adeguato riposo notturno, tutelati dalle norme europee.
Il caso riguarda un medico napoletano che, dopo varie esperienze lavorative, ha iniziato dal 2008 ad operare all’interno del reparto di ortopedia e traumatologia dell’Asl partenopea.
“La situazione dell’ospedale, caratterizzata da grave carenza di personale – spiegano gli avvocati sanniti Egidio Lizza e Giovanni Romano, che hanno promosso l’azione giudiziaria – lo ha esposto a richieste da parte della dirigenza sempre più pressanti rispetto all’orario di lavoro da svolgere, che è progressivamente divenuto insopportabile e al quale gli era sostanzialmente impossibile sottrarsi, a meno di voler lasciare totalmente scoperto il reparto. Si è trovato a svolgere, per quindici anni, un orario lavorativo ben superiore a quello contrattualizzato, che non gli ha permesso di usufruire di un periodo minimo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, e ad effettuare lavoro notturno per più di 8 ore per periodi di 24 ore continuative nell’arco di una settimana, andando ben oltre le 48 ore di lavoro settimanali. Pur percependo per questo motivo lo straordinario, ha però sviluppato un grave stress che ha minato la sua salute fisica e mentale“.

Constatato questo, la Corte di Appello di Napoli gli ha riconosciuto un maxi risarcimento per danno da stress o da “usura psicofisica” – quantificato dai giudici, nel caso esaminato, in 100mila euro – che ora apre la strada dei ricorsi a tutti i medici italiani che si trovano nella medesima situazione e che deve essere corrisposto con efficacia retroattiva, anche in aggiunta alla retribuzione ordinaria e al così detto “straordinario” stabiliti dal contratto di lavoro.

“D’altronde – continuano Lizza e Romano – anche la nostra Carta costituzionale, all’articolo 36, tutela il diritto al rispetto dell’orario di lavoro, sicché l’usura psicofisica derivante dalla mancata fruizione del riposo, deve essere risarcita, perché il riposo rappresenta di per sé un bene giuridico da tutelare. Non può essere il singolo medico, dunque, a risolvere il problema degli ospedali che hanno carenze di personale”.

Un problema tutto italiano, che nasce da lontano. Da tempo, l’Unione europea – con diverse norme e in particolare con la direttiva 2003/88/CE – ha delineato una disciplina in materia di orario di lavoro finalizzata a garantire al lavoratore le condizioni minime necessarie affinché ne sia tutelato il diritto alla salute.
Dopo aver recepito questa normativa nei confronti di tutti i lavoratori, lo Stato italiano l’ha illegittimamente esclusa (con la legge n. 112/2008) per il personale medico.
A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, l’Italia ha poi provveduto, soltanto a partire dal novembre 2015, ad adeguare l’orario di lavoro dei medici alle prescrizioni comunitarie.
Resta fermo che, nel periodo antecedente, il personale medico ha svolto un orario di lavoro contrastante con le regole europee e da ciò può conseguire il diritto a vedere risarciti i danni sofferti.
Le disposizioni europee sono focalizzate su alcuni importanti profili tra cui – ricorda la Corte di Appello di Napoli – “quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa”.

La Corte di Giustizia dell’Ue ha ricordato al riguardo che ogni periodo trascorso “fisicamente sul luogo indicato dal datore di lavoro” mettendosi “a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la propria opera in caso di necessità”, deve essere considerato rientrare “nell’esercizio delle funzioni” e deve dunque essere tenuto in considerazione al fine di programmare le pause necessarie, anche perché, durante tale periodo il medico, assicurando la sua presenza fisica in struttura, resta così “lontano dal suo ambiente familiare e sociale”.
Come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’UE, ricordano i giudici di Napoli, “le varie prescrizioni enunciate dalle norme europee in materia di periodi minimi di riposo, costituiscono disposizioni della normativa sociale dell’UE, che rivestono importanza particolare” e dunque sono destinate a prevalere sia sulle norme nazionali che su quelle dei Ccnl che, eventualmente, ne siano in contrasto.
“L’obiettivo principale della direttiva europea – come ricorda nelle sue pronunce anche la Corte di Giustizia dell’UE – è quello di proteggere in modo efficace la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ognuno di essi deve beneficiare di periodi di riposo adeguati ed effettivi, tali dunque da consentire di recuperare la fatica dovuta al lavoro e ridurre il più possibile il rischio di alterazione della salute e della sicurezza”.

Se questo è importante per tutti i lavoratori, lo è certamente anche per i medici ospedalieri, in relazione al delicato compito che svolgono giornalmente.
La Corte europea, in particolare, ha ricordato che, nel campo dei sanitari, le deroghe a tali principi non sono possibili, se non nei limiti in cui siano concessi effettivi e adeguati “periodi di riposo compensativo” rispetto all’eccessiva durata del periodo di lavoro consecutivo che si è chiamati a svolgere.
Tali riposi compensativi – conclude la Corte di Appello di Napoli – devono però essere “immediatamente successivi” all’orario di lavoro che sono intesi a compensare, per sterilizzare lo stato di fatica o di stress che si accumulano durante eccessivi periodi di lavoro consecutivi.

Fonte Agenzia Dire

Post Precedente

A Barletta il nuovissimo show delI’ Imperial Royal Circus, tra i più grandi d’Europa

Post Successivo

Mike Bongiorno: su Rai 1 arriva la miniserie sulla sua vita

Redazione Tgyou24.it

Redazione Tgyou24.it

Tgyou24.it è un portale di news dove puoi leggere notizie sull'attualità locale e tenerti informato sulle previsioni del meteo. Inoltre, puoi leggere curiosità provenienti dal mondo della natura, degli animali, del lavoro, dello sport e dei bambini.

Articoli correlati

SCUOLA, GIORNATA DI PROTESTE IN ITALIA: ANCHE AD ISCHIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA
Attualità

SCUOLA, GIORNATA DI PROTESTE IN ITALIA: ANCHE AD ISCHIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA

Da Redazione Tgyou24.it
16 Ottobre 2026
L’arte di Chiara Crepaldi in mostra alla Bcc di Parabiago: tre sculture raccontano il dialogo tra uomo, natura e materia
Attualità

L’arte di Chiara Crepaldi in mostra alla Bcc di Parabiago: tre sculture raccontano il dialogo tra uomo, natura e materia

Da Redazione Tgyou24.it
7 Ottobre 2026
Pedro Sánchez rompe gli indugi: elezioni generali anticipate in Spagna per domenica 29 novembre
Attualità

Pedro Sánchez rompe gli indugi: elezioni generali anticipate in Spagna per domenica 29 novembre

Da Redazione Tgyou24.it
5 Ottobre 2026
Il CSI presenta alla Camera il progetto per over 65 “SILVER FIT – Prevenzione in movimento”
Attualità

Il CSI presenta alla Camera il progetto per over 65 “SILVER FIT – Prevenzione in movimento”

Da Redazione Tgyou24.it
3 Ottobre 2026
Nasce GMG Media Company: nuovo gruppo digitale attivo tra Italia e Spagna
Attualità

GMG Media Company acquisisce la testata nazionale Ilpunto24.it: al via il piano di rilancio del giornale

Da Redazione Tgyou24.it
1 Ottobre 2026
Post Successivo
Mike Bongiorno: su Rai 1 arriva la miniserie sulla sua vita

Mike Bongiorno: su Rai 1 arriva la miniserie sulla sua vita

Cerca Sul Sito

Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati

Seguici su Facebook

Tgyou24.it

Previsioni in Tempo Reale

Pubblicità

Cinema

Pubblicità

Oroscopo


Zodiac  

Ultimi Articoli

SCUOLA, GIORNATA DI PROTESTE IN ITALIA: ANCHE AD ISCHIA MANIFESTAZIONE STUDENTESCA

Oroscopo domani, 17 ottobre 2026: le previsioni segno per segno

Pasta Rummo Accademia, domani al Rampone l’esordio contro Pontecagnano

Raccolta fondi per finanziare l’arte dei ragazzi con disabilità, che ha conquistato il Quirinale e il Vaticano dalla Tela di Rescaldina

Da Castel San Lorenzo ai Mondiali in Spagna: il giovane Giovanni Mucciolo vola in Nazionale con la Fight1

Scudetti nazionali nel nome del Padel

Pubblicità

Tgyou24.it


E’ un portale di news ai sensi del D.L. 7/5/2001 n. 62

Network

Informazioni

  • Chi Siamo
  • Condizioni per Minori
  • Termini & Condizioni
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

Contatti

Per parlare con la redazione: redazione@tgyou24.it

Per la tua pubblicità: info@gmgmediacompany.it

© 2026 GMG Media Company Di Mossutti Gianluca | Sede legale: Corso Umberto Maddalena 25 - Cap 83030 - Venticano (AV) | P.IVA: 03234710642 | C.F: MSSGLC89D15L483O | REA: AV - 313130 | Domicilio digitale: gmgmediacompany@pec.it

Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati
  • Home
  • Ambiente
  • Attualità
  • Cronaca
  • Donna
  • Economia
  • Lavoro
  • Politica
  • Salute
  • Sport
  • Tecnologia
  • Viaggi

© 2026 GMG Media Company Di Mossutti Gianluca | Sede legale: Corso Umberto Maddalena 25 - Cap 83030 - Venticano (AV) | P.IVA: 03234710642 | C.F: MSSGLC89D15L483O | REA: AV - 313130 | Domicilio digitale: gmgmediacompany@pec.it

⭐ Metti Tgyou24.it fra le tue fonti Google Clicca qui
|
📰 Segui Tgyou24.it su Google News Clicca qui
Nessun Risultato
Vedi tutti i Risultati
  • Home
  • Ambiente
  • Attualità
  • Cronaca
  • Donna
  • Economia
  • Lavoro
  • Politica
  • Salute
  • Sport
  • Tecnologia
  • Viaggi

© 2026 GMG Media Company Di Mossutti Gianluca | Sede legale: Corso Umberto Maddalena 25 - Cap 83030 - Venticano (AV) | P.IVA: 03234710642 | C.F: MSSGLC89D15L483O | REA: AV - 313130 | Domicilio digitale: gmgmediacompany@pec.it